Emendamento Legge Regionale 27 del 1983 e Legge Regionale 9 del 2004

Dopo un lungo lavoro, durato oltre 5 anni, finalmente, anche se solo in parte, è stata accolta la nostra richiesta di adeguamento della Legge Regionale 27 del 1983. Ecco le modifiche apportate dalla Regione Sardegna nel mese di gennaio 2024.

Nell’art.4 della Legge Regionale del 25/11/1983 n.27 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni” sono apportate le seguenti modifiche: nel comma 1 è soppressa la lettera b), nel comma 2 le parole “in misura di L. 300 a chilometro” sono sostituite dalle parole “in misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super ” e nel comma 3 le parole “nella misura di L. 10 000” sono sostituite dalle parole “nella misura di €20,00”.

La presente legge comporta maggiori oneri finanziari pari a 9 milioni di euro (missione 12 – programma 02- titolo 1- SC05.0666 e SC 05.0676).

RELAZIONE

La norma prevede l’aggiornamento delle modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno previsti dalla Legge Regionale del 25/11/1983 n.27 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni” ss.mm.ii. e dalla sua estensione approvata con Legge Regionale del 03/12/2004, n.9, art. 1 comma 1 lett f) per le persone affette da neoplasia maligna.

Con la presente proposta si aggiornano le modalità di quantificazione dei rimborsi delle spese viaggio e di soggiorno per le persone affette da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia e per le persone affette da neoplasia maligna. La Legge Regionale del 25/11/1983 n.27 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni” è parte di un sistema di norme che prevede per le persone, affette da specifiche patologia, il rimborso delle spese sostenute per sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.

Gli aggiornamenti riguardano l’eliminazione del limite di reddito per beneficiare dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, il valore del rimborso delle spese di viaggio nel caso di uso del proprio automezzo è parametrato rispetto al costo di un litro di benzina super e infine il valore del rimborso per le spese di soggiorno è rideterminato nella misura di €20,00 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici e i malati oncologici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 30 km da quello di residenza, per l’effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.

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