La finalità della Legge n. 210/1992, è garantire un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti. I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.
Legge 210/92 Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
L’indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.
La Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 7.11.2011 (che ha dichiarato illegittimo l’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all’indennità integrativa speciale.
I Soggetti interessati al riconoscimento dell’indennizzo dovranno inoltrare la domanda al competente Ministero della salute. Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti si rendono disponibili i seguenti moduli:
- per il primo pagamento – indicazione del conto corrente bancario o postale libretto postale nominativo (DOCX, 19.8 Kb);
- comunicazione di variazione della residenza (DOCX, 13.3 Kb);
- modulo per la verifica di esistenza in vita (DOCX, 17.2 Kb) (l’autocertificazione deve essere presentata ogni sei mesi dai beneficiari);
- comunicazione variazione modalità di pagamento (DOCX, 18.2 Kb) ove necessario;
- modulo per la comunicazione di decesso (DOCX, 14.3 Kb) affinché si provveda alla chiusura delle partite di spesa al fine di consentire al Ministero della Salute anche l’eventuale liquidazione dei ratei ancora dovuti.
La modulistica, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all’ufficio V utilizzando uno e uno solo dei seguenti canali:
- Fax:0647611385 per la trasmissione delle autocertificazioni di esistenza in vita;
- Fax:0647615456 per la trasmissione degli altri moduli;
- Indirizzo di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it;
- Posta ordinaria: Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), Ufficio V, Via XX Settembre, 97, 00187 Roma.