Categorie protette e concorsi pubblici: le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assumere persone con disabilità in conformità al Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilendo una quota obbligatoria. Inoltre, devono osservare le regole per le assunzioni della categoria protetta attraverso un concorso pubblico.
Scopriamo dunque quali sono le regole previste per le assunzioni delle categorie protette e concorsi pubblici per il 2023.
Categorie protette e concorsi pubblici: quali sono le regole per il 2023?
Entriamo subito nel dettaglio dell’argomento categorie protette e concorsi pubblici analizzando le regole principali che si applicano nel 2023.
Si sottolinea che tutti i concorsi pubblici, compresi quelli riservati solo alle categorie protette, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nella sezione “Concorsi ed esami” o sul Bollettino Ufficiale delle Regioni. Prima di procedere con la candidatura, quindi, è sempre bene leggere con attenzione il relativo bando di concorso.
Categorie protette e concorsi pubblici: prove di esame nei concorsi pubblici per le categorie protette
Le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi pubblici, indipendentemente dall’amministrazione che li bandisca.
I bandi dei concorsi prevedono modalità speciali di svolgimento delle prove per consentire loro di concorrere in condizioni di parità con gli altri.
La persona con disabilità sostiene le prove d’esame nell’utilizzo degli ausili necessari e nei tempi supplementari che questo comporta rispetto al suo handicap.
Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni, il candidato deve specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché eventuali tempi aggiuntivi richiesti. Alcune amministrazioni sostituiscono tali ausili con l’affiancamento di un tutor.
Infine, in base al Decreto Semplificazioni (DL 90/2014), le persone con invalidità uguale o superiore all’80% sono esentate dal dover sostenere la prova preselettiva nella fase del concorso pubblico.
Categorie protette e concorsi pubblici: quote di riserva e passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera
La “quota di riserva” prevede che una parte dei posti messi a disposizione in un concorso pubblico sia espressamente dedicata alle persone appartenenti alle categorie protette.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2006 ha stabilito che le quote di riserva non si applicano ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera.
La legge 68/99 contiene norme in tema di riserva di posti riferite solo alle assunzioni di persone con disabilità da parte dei datori di lavoro pubblici e non sono estensibili a tali concorsi.
Categorie protette e concorsi pubblici: iscrizione alle liste del collocamento e stato di disoccupazione
Come avvengono le assunzioni delle categorie protette? Per avere accesso alla riserva di posti prevista dalla legge 68/99, anche in caso di procedura selettiva tramite concorso pubblico, è necessario essere iscritti nell’elenco dei centri per l’impiego e quindi presentare la documentazione attestante lo stato di disoccupazione.
La legge prevede che i lavoratori disabili hanno la possibilità di accedere a un numero massimo pari al 50% dei posti disponibili. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha specificato con l’interpello n. 50 del 2011 che non è indispensabile essere iscritti alle liste del collocamento per la partecipazione al concorso, ma solo per sottoscrivere il contratto di lavoro successivo.
L’articolo 7 della legge 68/99 non è mai stato modificato e le pubbliche amministrazioni hanno continuato a richiedere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in particolare per accedere alle procedure di concorso riservate alle persone con disabilità come previsto dall’art. 1 della stessa legge.
La Direttiva n. 1/2019 della Funzione Pubblica conferma che alla data di scadenza del bando, lo stato di disoccupazione e l’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego sono presupposti fondamentali per beneficiare del titolo alla riserva di posti.
Categorie protette e concorsi pubblici: idoneità per l’accesso all’impiego pubblico
La legge 68/99 prevede che le norme che richiedevano il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per l’impiego pubblico siano abrogate salvo i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni. Per partecipare a alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità è quindi necessario presentare un certificato di idoneità fisica all’impiego.
Con l’art. 42 – comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013, sono stati soppressi alcuni certificati sanitari tra cui quello di “idoneità fisica all’impiego” previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 3/57, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
Di conseguenza, le uniche certificazioni mediche che devono essere richieste sono:
- La certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
- La certificazione di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.
Categorie protette e concorsi pubblici: cosa si intende per categorie protette?
Quali sono le categorie protette nei concorsi pubblici? Le persone con disabilità in età lavorativa (compresa tra i 18 anni e l’età di pensionamento) e disoccupate, possono essere assunte dai datori di lavoro pubblici a condizione che appartengano ad una delle seguenti categorie previste dall’articolo 1 della legge n.68/99:
- Invalidi civili, ovvero persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo, purché riconosciuti come invalidi al 45%.
- Invalidi del lavoro, con un grado di invalidità INAIL superiore al 33%.
- Non vedenti (persone colpite da cecità assoluta oppure con residuo visivo non superiore a un decimo entrambi gli occhi).
- Sordomuti (persone che hanno subito sordità alla nascita o prima dell’apprendimento linguistico).
- Invalidi di guerra, civili di guerra, e per servizio (con minorazioni figurate in classifiche annesse dal Testo Unico in materia di pensioni di guerra).
Categorie protette e concorsi pubblici: quali sono le percentuali obbligatorie per i datori di lavoro?
L’articolo 3 della legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere lavoratori invalide nelle seguenti percentuali:
- 7% degli occupati, se si assumono più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se si assumono da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se si assumono da 15 a 35 dipendenti.