INVALIDI CIVILI
Ai sensi della normativa vigente, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18 o ultrasessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai fini previdenziali, per avere diritto ad una provvidenza economica erogata dall’INPS, è necessario che il cittadino abbia un’invalidità pari o superiore al 74%, se maggiorenne, oppure con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, se minorenne. Le persone ultrasessantacinqenni riconosciute con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età non hanno diritto a percepire alcuna provvidenza economica.
Le provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti invalidi civili sono le seguenti:
1) assegno mensile o di assistenza
2) indennità di frequenza
3) indennità di accompagnamento
Queste provvidenze sono erogate solo se il cittadino possiede i requisiti, sanitari e socioeconomici, previsti dalla legge. Il requisito sanitario, accertato dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza, si riferisce alle condizioni di salute della persona che ne fa richiesta e, in particolare, alle condizioni di cecità, di sordomutismo o di invalidità, valutata facendo riferimento alla percentuale che viene trascritta sul verbale della visita medica effettuata per il riconoscimento di invalidità civile. I requisiti socioeconomici vengono accertati dall’INPS e sono differenti per ciascuna tipologia di provvidenza.